Bonus Barriere architettoniche anche per l’anno in corso permetterà di poter accedere alle detrazioni fiscali da applicarsi alle spese sostenute per apporre migliorie ambientali. Proprio a tal riguardo il Consiglio dei Ministri a pochi giorni dalla chiusura del 2023 ha messo a punto un decreto appositamente formulato. Così facendo si intende dare delucidazioni in merito alle agevolazioni fiscali definite al 75% per tale tipologia di interventi edilizi. Ecco un approfondimento su quelle che erano le regole del 2023, e quelle aggiornate per l’anno appena avviato.
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Bonus Barriere architettoniche, 2023: i punti principali
Per meglio comprendere il meccanismo che regola il Bonus Barriere architettoniche, sarà opportuno dare uno sguardo indietro, evidenziando la sua determinazione. La possibilità di offrire agli italiani la defalcazione delle spese sostenute per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la si ritrova nella Legge di Bilancio 2022.
Tale agevolazione fiscale all’atto della sua formulazione era stata concepita in forma momentanea (dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2022), per poi vedere invece la sua scadenza essere fissata al prossimo 31 dicembre 2025.
Il vantaggio fiscale è stato formulato nella misura del 75% dell’importo totale della spesa sostenuta per le migliorie in ambito edilizio, da ripartirsi con un ammortamento spalmato nell’arco di 5 anni, con rate di pari importo.
Ecco quindi che prendendo in considerazione una spesa di 20 mila euro, il contribuente potrà contare su di una detrazione di 15 mila euro, avente quota annuale di 3 mila euro.
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Detrazione IRPEF: una valutazione da fare con accortezza
Quando si parla di detrazione fiscale sarà attuare le dovute valutazioni. In questo caso il Bonus Barriere architettoniche prevede la compensazione dell’aliquota IRPEF, da versare al Fisco. Il contribuente dovrà ben valutare se nel corso dei 5 anni di ammortamento l’importo da versare, risulti essere pari o minore di quanto messo a disposizione dal bonus barriere architettoniche.
Infatti se la sua quota dovuta al fisco risultasse essere minore, ecco che dall’esempio riportato in precedenza, si andrebbe a perdere il beneficio dei restanti 1.000 euro. Quindi sarà davvero importante valutare con attenzione l’eventualità di servirsi eventualmente in alternativa, della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura.
Ciò sarà attuabile presso un istituto di credito, o nei confronti della ditta che eseguirà i lavori edili.
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Arrivano le nuove regole per l’anno 2024
L’avvio del 2024 ha veduto un a riformulazione di quelle che sono le linee guida del Bonus Barriere architettoniche.
Ecco quindi che si va a restringere l’elenco degli interventi di edilizia, che possono essere inclusi nel cosiddetto Bonus barriere. Si potranno quindi considerare validi ai fini della detrazione fiscale le lavorazioni riguardanti: realizzazione di rampe, piattaforme elevatrici, scale, servoscale, montascale e ascensori.
Per l’anno in corso non sono stati confermati quindi le lavorazioni riguardanti la domotica, gli infissi, le automazioni e il rifacimento dei bagni. Da tenere presente che tutte le lavorazioni che verranno eseguite e le attrezzature chiamate in causa, di fatto dovranno essere accompagnate da una certificazione rilasciata da un tecnico abilitato, che ne attesti l’idoneità.
Anche per quanto riguarda la procedura dello sconto in fattura e della cessione del credito, in nuovo anno ha portato dei sostanziali cambiamenti. Tale opportunità verrà applicata ai condomini solo per opere edili su parti comuni condominiali, o su interventi di spesa che oltrepassino i 15 mila euro, per i privati.
In quest’ultimo caso il limite di spesa va a decadere, nell’eventualità che all’interno del nucleo familiare vi sia un disabile. Tali limitazioni non verranno applicate per le lavorazioni definite prima del 31 dicembre 2023, e in fase di ultimazione.
Nuovi tetti di spesa
Per l’anno corrente la detrazione IRPEF avrà dei tetti di spesa in relazione alla tipologia dell’immobile, oggetto delle migliorie. I massimali saranno così definiti:
- 50 mila euro per unità abitative unifamiliari o ad unità allocate all’interno di edifici plurifamiliari, sempre con accesso autonomo.
- 40 mila euro per unità immobiliari incluse in un edificio formato 2 a 8 unità.
- 30 mila euro per singole unità immobiliari incluse in edifici composte da oltre 8 unità
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