Dichiarazione dei redditi 2024, tutte le detrazioni: dalle spese sanitarie ai bonus fino agli affitti per i fuorisede, la guida

dichiarazione dei redditi 2024, tutte le detrazioni: dalle spese sanitarie ai bonus fino agli affitti per i fuorisede, la guida

Dichiarazione dei redditi 2024, tutte le detrazioni: dalle spese sanitarie ai bonus fino ai crediti d'imposta, la guida

Dichiarazione dei redditi 2024, la scadenza si avvicina. Oggi, 26 giugno, è anche l’ultimo giorno per annullare, tramite l’applicativo web, il modello Redditi. Mentre il 730 può essere completato o corretto fino al 15 ottobre 2024. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida su tutte le agevolazioni della dichiarazione, un vademecum che che raccoglie in un unico documento le disposizioni normative e le indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili e deducibili, crediti di imposta, erogazioni liberali e detrazioni pluriennali relative a spese per interventi edilizi.

 

Spese sanitarie

Le spese sanitarie per le quali la detrazione d’imposta spetta nella misura del 19 per cento, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente euro 129,11, sono quelle sostenute per:

− prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);

− acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);

− prestazioni specialistiche;

− analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;

− prestazioni chirurgiche;

− ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;

− trapianto di organi;

− cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);

− acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;

− assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);

− prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;

− prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

− prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;

− prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale

 

Interessi passivi per mutui

Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento. La detrazione spetta con differenti limiti e condizioni a seconda della finalità del mutuo contratto dal contribuente. Si tratta, in particolare, dei:

− mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

− mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale

− mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale;

− mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale

− prestiti e mutui agrari di ogni specie.

 

Spese istruzione e universitarie

Sono detraibili, nella misura del 19 per cento, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie. L’art. 1, comma 151, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. legge della buona scuola), ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie. La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali. Tipologia di spesa ammessa La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:

− scuole dell’infanzia (scuole materne);

− scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);

− scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore).

 

Erogazioni liberali

Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in Stati esteri, effettuati tramite versamenti a favore dei seguenti soggetti identificati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000:

− ONLUS, di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

− organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;

− fondazioni, associazioni, comitati ed enti, il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;

− amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

− associazioni sindacali e di categoria.

 

Premi assicurazioni

Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei premi relativi a:

− contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000;

− contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e d’invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante nonché quelli contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sempreché, in quest’ultima evenienza, l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto.

 

Contributi previdenziali e assistenziali

Sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento (ad esempio, il contributo versato dai biologi all’ENPAB, cfr. Risoluzione 03.03.2011 n. 25/E). I contributi sono deducibili anche se versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 3.4). Ai sensi dell’art. 36, comma 32, del d.l. n. 223 del 2006, i contributi sospesi in conseguenza di calamità pubbliche sono deducibili nei periodi d’imposta in cui opera la sospensione se tale deducibilità è ordinariamente prevista da disposizioni di legge e, se non sono stati dedotti negli anni della sospensione, possono essere dedotti nell’anno del versamento.

Sono deducibili anche i contributi:

− previdenziali versati alla Gestione Separata dell’INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente; − agricoli unificati versati all’INPS

- Gestione ex SCAU - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti) (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 4.2.1); − previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi;

− versati per il riscatto degli anni di laurea e degli anni di frequenza degli ITS Accademy (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria;

− versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. “assicurazione casalinghe”) (Circolare 07.06.2002 n. 48/E, risposta 1.7);

- intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest’ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. Dalle ricevute di pagamento dovrà 5 Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024 risultare che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al de cuius (Risoluzione 28.04.2009 n. 114/E).

 

Spese per l'assistenza

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale:

− nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;

− se il reddito complessivo non supera euro 40.000. Nel predetto limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività:

− assunzione di alimenti;

− espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;

− deambulazione;

− indossare gli indumenti.

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie (Circolare 03.01.2005 n. 2/E, paragrafo 4). La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza. La detrazione spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per i familiari, anche non fiscalmente a carico.

La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:

− una casa di cura o di riposo (Risoluzione 22.10.2008 n. 397/E);

− una cooperativa di servizi (Circolare 18.05.2006 n. 17/E, risposta 8);

− un’agenzia interinale

 

Spese per attività sportive praticate dai ragazzi

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni. Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 14.1). Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni il 20 novembre 2023, la detrazione spetta anche per le spese sostenute successivamente a tale data, purché le stesse siano sostenute entro il 31 dicembre 2023. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli). La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il decreto ministeriale 28 marzo 2007 (pubblicato nella GU del 9 maggio 2007, n. 106).

 

Spese per l’intermediazione immobiliare

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità. La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa, purché il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile (Circolare 04.08.2006 n. 28/E, paragrafo 13). L’art. 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dispone che all’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:

− se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

− il codice fiscale o la partita IVA;

− il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;

− l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

 

Affitto studenti universitari fuori sede

Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per un importo non superiore a euro 2.633. Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Ai fini della detrazione non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato né la natura pubblica o privata dell’università.

 

Spese per abbonamenti trasporto pubblico

La detrazione, che spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR, è calcolata su un importo complessivamente non superiore a euro 250 (art. 15, comma 2, del TUIR). Il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione pari a euro 250 deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei familiari a carico. Il predetto importo di euro 250 costituisce, inoltre, anche il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico; pertanto, anche se il costo dell’abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di euro 400 per l’abbonamento del figlio a carico, l’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i genitori, non può superare euro 250.

 

Assegno al coniuge

Sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria o nell’accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all’Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui agli artt. 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 13. Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50 per cento della somma, indipendentemente dal numero dei figli (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42). La quota-parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.

 

Credito d'imposta

L’agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, spetta ai contribuenti che fra il 1° gennaio 2023 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni “prima casa” entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con le medesime agevolazioni. In base all’art. 1, comma 55, della legge di stabilità 2016, è possibile beneficiare del credito d’imposta in commento anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto. Pertanto, può beneficiare del credito d’imposta per il recupero dell’imposta di registro o dell’IVA versata sul precedente acquisto, il contribuente che acquista – anche a titolo gratuito – un’altra abitazione con i benefici “prima casa” e rivenda entro un anno la casa pre-posseduta acquistata con l’agevolazione.

 

Bonus mobili ed elettrodomestici

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50 per cento delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (c.d. Bonus mobili). La detrazione, introdotta dall’art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013, ed inizialmente riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata, successivamente, prorogata dall’art. 1, comma 37, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). Tale norma ha previsto l’estensione del beneficio anche alle spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 e la riduzione del massimale di spesa agevolabile che, per l’anno 2023, non deve essere superiore a 8.000 euro, inoltre ha modificato i riferimenti in termini di classi energetiche, prevedendo che, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, i grandi elettrodomestici devono essere di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Fino al periodo di imposta 2021, detti grandi elettrodomestici dovevano essere di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Per le spese sostenute nell’anno 2023 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il beneficio spetta a condizione che il predetto acquisto sia stato effettuato in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2022 (anno precedente all’acquisto). Per gli acquisti di mobili effettuati entro il 2016 non era previsto alcun vincolo temporale di consequenzialità con l’esecuzione dei lavori e, pertanto, potevano fruire del Bonus mobili i contribuenti che avevano sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal 26 giugno 2012.

 

Superbonus

Il decreto legge n. 34 del 2020, all’art. 119, ha incrementato al 110 per cento l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi “trainanti” e “trainati” di efficienza energetica e antisismici nonché di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus). Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR), inclusi quelli antisismici (Sisma bonus - art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (Eco bonus - art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013), i cui chiarimenti di prassi devono intendersi riferiti, in via generale e laddove compatibili, anche al Superbonus. L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 110 per cento delle spese sostenute e documentate dal 1° luglio 2020 da ripartire in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 e, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo. Per le spese sostenute nel 2022 la detrazione può essere ripartita su opzione del contribuente in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. La detrazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua; pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso

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