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La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche è cambiata nel 2024. Con il decreto legislativo n. 212/2023, che ha modificato la disciplina del superbonus e ha riformato la disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sono state stabilite nuove regole rispetto al passato. A ricordarlo è stato il Fisco rispondendo a un quesito di un contribuente.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “È vero che se sostituisco gli infissi non posso più richiedere la detrazione del 75% prevista per eliminare le barriere architettoniche?”.
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha ricordato che con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 212/2023 ci sono state delle novità. In particolare, l’articolo 3 del decreto legislativo n. 212/2023 ha stabilito che la detrazione del 75% per i lavori finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (prevista dall’articolo 119-ter del decreto legislativo n. 34/2020) spetta soltanto per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi riguardanti esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Non potrà più essere richiesta per altre tipologie di lavori, compresi quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari.
La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche 2024 non potrà quindi essere richiesta per altre tipologie di lavori, compresi quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari.
Secondo le nuove regole, inoltre, vige l’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico parlante e quello di richiedere l’asseverazione a tecnici abilitati per attestare che i lavori effettuati rispettano i requisiti previsti dal decreto n. 236/1989.
Non cambiano gli importi massimi su cui calcolare la detrazione:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari;
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
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30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
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