Bonus barriere 75%, tutte le novità confermate nel “Salva Superbonus”

bonus barriere 75%, tutte le novità confermate nel “salva superbonus”

bonus barriere

Il decreto salva Superbonus (decreto-legge n. 212/2023) ha incassato anche la fiducia del Senato dopo quello della Camera. Dunque, è legge. Questo significa che diventano definitive le misure in esso contenute. Non ci sono modifiche rispetto al testo originario. Tutto confermato, quindi, per quanto riguarda le novità sul bonus barriere architettoniche 75%. Dalla restrizione del perimetro lavori ammessi alla limitazione nel campo dell’opzione cessione credito e sconto in fattura. Specificato anche l’obbligo di pagare le spese con bonifico parlante. Si tratta di novità non retroattive, nel senso che entrano in vigore a partire da spese sostenute oltre una certa data. [sommario]

Andiamo con ordine.

Il bonus barriere architettoniche 75% è stato introdotto a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 e prorogato fino a quelle sostenute entro il 31 gennaio 2025. Si sostanzia in una detrazione fiscale pari al 75% delle spese sostenute a fronte di lavori finalizzati all’eliminazione/abbattimento barriere architettoniche. Lo sgravio fiscale deve ripartirsi in 5 quote annuali di pari importo. Prevista, fin dalla sua introduzione, la possibilità di optare per sconto in fattura e cessione del credito. Previsti limiti massimi di spesa. In particolare, la spesa massima ammissibile è pari a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Lavori ammessi al bonus barriere 75% (novità)

Il beneficio fiscale in esame, come detto spetta per lavori finalizzati all’eliminazione/superamento barriere architettoniche. Deve trattarsi di interventi che rispettino i requisiti di cui al richiamato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. A questo proposito, l’Agenzia Entrate nella Circolare n. 17/E del 2023), chiariva che, nel rispetto di detti requisiti, ad esempio si ammettevano al bonus lavori del tipo:

  • sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti)
  • rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori)
  • rifacimento di scale ed ascensori
  • inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

Il decreto Salva Superbonus, nella sua versione definitiva, stabilisce invece che, a partire dalle spese sostenute dal 30 dicembre 2023, ammessi al bonus barriere 75%, nel rispetto dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sono solo i lavori aventi ad oggetto la realizzazione di

  • scale
  • rampe
  • installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Inoltre, è stabilito che detti requisiti, sempre con riferimento a spese sostenute dal 30 dicembre 2023 devono essere asseverati da un tecnico.

Pagamento spese

La legge che ha introdotto il bonus barriere 75% non indicava in modo specifico se, come per altri bonus edilizi, le spese erano da pagarsi con bonifico parlante o meno. Il decreto Salva Superbonus colma la lacuna. Si stabilisce espressamente che, con decorrenza spese sostenute dal 30 dicembre 2023, il pagamento deve risultare da bonifico parlante. Dunque, il bonifico da cui risultano:

  • causale di versamento
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • darti fiscali de destinatario bonifico (impresa/fornitore).

Ricordiamo che questo tipo di bonifico è soggetto a ritenuta d’acconto con aliquota dell’8%, che dal 1° marzo 2024 passerà all’11%.

Bonus barriere 75%, come cambiano cessione e sconto in fattura

Le novità non sono finite. Quando fu introdotto, il bonus barriere 75% poteva essere goduto anche nella forma alternativa della cessione credito e sconto in fattura. Due strade che non furono toccate dallo stop imposto, invece, dal decreto Cessioni (DL n. 11/2023) con riferimento agli altri bonus edilizi. Con il decreto Salva Superbonus il legislatore ci ripensa. Si restringono le chance. In particolare, si stabilisce che dal 1° gennaio 2024, le due opzioni nel bonus barriere 75% possono essere fatte solo da:

  • condominio, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • persone fisiche, per interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare. Inoltre è necessario che tale unità immobiliare sia la sua abitazione principale. È altresì richiesto che il suo reddito di riferimento (c.d. quoziente familiare) non sia superiore a 15.000 euro (tale requisito reddituale non è richiesto se nel nucleo è presente un disabile).

A prescindere da se trattasi di lavori sul condominio o fatti da persone fisiche che rispondono ai predetti requisiti, è stabilito che le due opzioni di cessione e sconto, sono ancora possibili se entro il 29 dicembre 2023 risulti presentato il titolo abilitativo ai lavori, oppure se trattasi di lavori in edilizia libera, a condizione che entro la citata data:

  • siano già iniziati i lavori
  • ovvero, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Riassumendo

  • il decreto Salva Superbonus è legge
  • trovano conferma le novità sul bonus barriere 75%
  • a partire delle spese sostenute dal 30 dicembre 2023, si limitano i lavori ammessi e si dice espressamente che il pagamento deve farsi con bonifico parlante. Inoltre, devono essere asseverati
  • dal 1° gennaio 2024 si limita notevolmente anche il campo dell’opzione per sconto in fattura e cessione del credito.

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