Regionali Sardegna, niente tagliola: lo scrutinio può andare oltre le 19 di oggi. Ecco la circolare
Non basta la lentezza nella comunicazione dei dati ufficiali sulle Regionali in Sardegna, a creare ulteriore suspence per lo spoglio in Sardegna c’era pure la tagliola dell’interruzione alle ore 19. Così prevede l’articolo 69 della legge regionale numero 7 del 6 marzo 1979: «Le operazioni (…) di scrutinio devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio». Quindi, con l’apertura delle urne alle 7, il limite massimo sarebbe dovuto essere alle 19. Una scadenza vicina, considerando che alle 16.30 (dopo quasi dieci ore) sul sito della Regione ci sono solo i dati di 565 sezioni su 1844.
La circolare
Ma c’è una precisazione del dirigente del Servizio elettorale della Regione Sardegna (datata 23 febbraio) e spiega che non si tratta di un limite perentorio. «Il termine finale delle operazioni di scrutinio, fissato entro 12 ore dal loro inizio ai sensi dell’art. 69 della L.R. n. 7/1979, deve considerarsi meramente indicativo – scrive il direttore Sergio Loddo -. Pertanto, salvo che intervengano cause di forza maggiore, gli Uffici elettorali di sezione sono tenuti a completare tutte le operazioni di competenza».
Regionali Sardegna, spoglio in diretta
L’articolo
Ecco cosa dice l’articolo in questione: «Quando le operazioni di scrutinio non possono essere ultimate entro i termini di cui all’articolo 69 della L.R. n. 7/1979 (entro 12 ore dal loro inizio e quindi entro le 19) il presidente sospende le operazioni dell’Ufficio. Procede alla chiusura dell’urna contenente le schede non spogliate e della scatola nella quale ha riposto le schede già spogliate. Quindi il presidente raccoglie in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni elettorali sospese. Sul plico appone le indicazioni già prescritte per l’urna e per la scatola, nonché il bollo della Sezione. Il plico viene sottoscritto dal presidente, da almeno due scrutatori, nonché, a loro richiesta, dai rappresentanti di lista. Il presidente, prima di procedere alla chiusura dei verbali, provvede ad attestarvi i risultati delle operazioni di scrutinio compiute. Un esemplare dei verbali, con l’urna, la scatola e il plico anzidetto, è immediatamente trasmesso, per il tramite del comune, alla cancelleria del Tribunale competente per territorio per la successiva consegna degli atti all’Ufficio centrale circoscrizionale».
Il precedente
C’è un precedente: durante le scorse elezioni regionali furono sforate le 12 ore e ci volle quasi un mese per la proclamazione ufficiale dei 60 consiglieri regionali e del presidente. Il vincitore delle elezioni non potrà assumere l’incarico ufficialmente fino alla proclamazione ufficiale.
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